sabato 8 marzo 2008

Circolare ministeriale iscrizione alunni

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative
all’anno scolastico 2007/2008.
Le iscrizioni alla scuola dell’'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono
propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento
significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti,
docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all’'equità e alla certezza del servizio
erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell’'anno scolastico è
l’occasione per avviare un dialogo positivo dell’'istituzione scolastica con i genitori e con gli
studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.
Scuola e società civile
Per il collegio dei docenti, a cui compete l’elaborazione del Piano dell’'offerta formativa
(POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell'’azione
educativa e formativa; è l’occasione per valorizzare l’autonomia anche con l’eventuale
progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline,
introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).
Per i genitori l’iscrizione costituisce un momento significativo nel rapporto con l’istituzione
scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l’altro nell’esercizio di scelta delle opportunità formative
offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad
ogni genitore al momento dell’'iscrizione.
Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di
orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l’avvio o la continuità del percorso di
crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura,
una diversa lingua e una fase nell’'impegnativo percorso dell’'integrazione. Al momento
dell’'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono
copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.
Per l’Amministrazione scolastica l’iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e
procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'’anno scolastico (determinazione
della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle
tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).
Da gennaio a settembre
L’Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare
cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli
assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione
delle risorse e la predisposizione dell'’accoglienza.
In particolare, la funzionalità e l’'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali
per il controllo dell’'assolvimento dell’'obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base
della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di
evasione e di dispersione.
Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue
articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l’attività di soggetti e livelli
istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema
scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell'’organizzazione del servizio
(rete scolastica, integrazione dell’offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa,
disponibilità di strutture edilizie, ecc.).
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L’andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti
interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della
distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio.
Per l’anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di iscrizione alle scuole dell'’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al
27 gennaio 2007.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti
opportune istruzioni e indicazioni.
1. Scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto
o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini
e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi,
l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.
Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d’attesa al fine di assicurare pari
condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.
Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la
frequenza fin dall’'inizio dell'’anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre
anni a gennaio.
L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie.
Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici
provinciali e d’intesa con gli Enti Locali, all’attivazione di opportune forme di coordinamento, in
modo da:
• consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto
della dinamica della domanda;
• razionalizzare l’offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse
disponibili;
• rispondere al meglio alle richieste dei genitori.
1.1 Regime transitorio per l’a.s. 2007-2008
Limitatamente all’'anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006
convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all’accesso anticipato
alla scuola dell'’infanzia previsto dall’'art. 12 del decreto legislativo n. 59/2004.
Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l’anno in corso, ferme
restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un’attuazione generalizzata dell'’istituto
dell'’anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l’anno scolastico 2007/2008 di
coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità,
nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di
informazione alle parti sociali.
Tali intese sono volte a garantire l’esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di
strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate
le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:
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• esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a
livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della
dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo
specifico provvedimento annuale;
• assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata qualora lo stesso
sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi:
trasporti, mense, attrezzature, ecc..
Ulteriori condizioni per qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal
protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le
scuole dell’infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.
Per la messa in atto della citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola
dell'’infanzia, si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli organici di
diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l’iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio:
• la delibera del collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative,
pedagogiche e didattiche dell’'azione educativa, espressione questa dell’'autonomia didattica
della scuola;
• la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al
coordinamento didattico-organizzativo.
1.2 Gli orari di funzionamento
Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell’infanzia sono compresi tra un minimo di
875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50
ore settimanali. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni
orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
2. Scuola primaria
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine
che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi, altresì, quelli che li
compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (cfr.successivo paragrafo 2.1), coloro che li
compiono entro il 30 aprile 2008.
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla
scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta
formativa e agli orari di funzionamento.
Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il
limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto.
Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di
iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Per l’anno scolastico 2007-2008
tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.
La scuola, cui consegue l’obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti
degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l’iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una
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proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di
apprendimento e dei tempi di attività.
2.2 Gli orari di funzionamento
Il Piano dell’Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All’atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori
possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.
Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno
l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria
di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).
L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.
Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori
modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle
singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto
con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).
3. Scuola secondaria di primo grado
Sono soggetti all'’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2007-2008 alla scuola
secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare
alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di
appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.
3.1 Orari di funzionamento
Il Piano dell’'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori
possono effettuare la scelta del tempo scuola – ordinario o prolungato - nell’'ambito della previsione
normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.
Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado
assicureranno l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una
quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari
a 132 ore annue).
L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.
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Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell'’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori
modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle
singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto
con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).
Per l’anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto
legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all’a.s.
2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le
classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive
modifiche e integrazioni.
3.2 L'insegnamento delle lingue comunitarie
Nelle discipline obbligatorie rientrano l’insegnamento della lingua inglese (mediamente per
tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).
In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l’impossibilità di attuare la previsione
normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all'’insegnamento della lingua
inglese per cinque ore settimanali con l’impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria.
È stato infatti prorogato al 2008-2009 l’avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione,
con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.
4. Istituti comprensivi
Nell’ambito degli istituti comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado
per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del corso di scuola
primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’'istituto
comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine del 27 gennaio 2007.
5. Scuola secondaria di secondo grado
Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di
istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari
di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale.
Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di
studi nel sistema dell’istruzione, andranno indirizzate all’istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le
quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.
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Si richiama la particolare attenzione sull’esigenza di informare le famiglie che l’iscrizione
alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il
vigente ordinamento, per l’intera durata del corso di studi previsto.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico,
dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’'art. 28 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto
in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici
scolastici regionali.
I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale sono definiti d’intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni
e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti
scolastici interessati.
6. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e
che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell’'obbligo d’istruzione come
impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a
sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.
6.1 Il riemergere dell’evasione scolastica
Nuove emergenze o nuovi aspetti dell’'evasione scolastica sono oggetto di crescente
preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale
stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.
Occorre assicurare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del
primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all’'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non
statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di
immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove
povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
L’Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e
accuratezza nel lavoro di vigilanza.
6.2 Il ruolo delle scuole
Con riferimento all'’assolvimento dell'’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti
scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti
interessati:
- verificare il reale assolvimento dell’'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti
particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle
autorità competenti.
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6.3 L’anagrafe degli studenti
Lo sviluppo e la messa a punto dell’'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una
rinnovata azione di controllo dell'’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali
assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in
collaborazione con gli Enti locali, per favorire l’integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi
sperimentali di formazione professionale.
Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è
necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie
operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli
alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si
segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti
locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
7. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, statale o paritaria, vanno osservate le
seguenti procedure.
La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente
scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento,
trasmettendo d’ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'’alunno. In
caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al
dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata.
Si richiama l’attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di
provenienza, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte
del dirigente scolastico della scuola di destinazione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica
dell’'avvenuta nuova iscrizione.
8. Alunni con cittadinanza non italiana
La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da
diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua
complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.
È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e
ordini di scuola, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento di
attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni
dello straniero”, hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione
di soggiorno; sono altresì soggetti all’'obbligo di istruzione se in età di legge.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi
e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in
attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
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• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto;
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i
presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, il collegio dei docenti
delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un
ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l’integrazione
dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle
Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1 marzo 2006).
Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di
promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della
popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'’assolvimento dell’'obbligo
di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio
all’istruzione dei minori soggetti all’'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto
dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della
scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere
capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di
accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione
parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in
materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31
agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:
- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l’obbligo di sottoporsi
all’'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste
per l’intero periodo di permanenza all'’interno dell’'istituzione privata;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l’esame di idoneità per
il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni
che frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l’esame di idoneità alla seconda classe di
alunni in età anticipata;
- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità,
degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata
rispetto all'’obbligo ordinario.
Si ricorda fin d’ora che l’Amministrazione procederà all’'attuazione di indagine ispettiva sul
ricorso all'’istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un’attenta
considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita
per tutti. Procederà altresì all'’inserimento nelle rilevazioni integrative di un’apposita funzione per
l’acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.
10. Corsi per adulti
Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2007 verrà
dato nuovo impulso all’istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei
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centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni
normative contenute nella legge finanziaria 2007.
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione
culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti
di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di
sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31
maggio 2007.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere
modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei
tempi previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, in relazione a
specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso
l’adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2007-2008.
Con l’occasione, conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo
n. 76/2005, si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano
sprovvisti.
Pertanto, come precisato dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni
scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l’esigenza di
conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d’anno, gli esami conclusivi del
primo ciclo di istruzione (ex licenza media).
11. Privacy e trattamento dei dati sensibili
Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente
richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi
educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono esser interessate
all'’acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e
sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).
12. Moduli e iscrizioni on-line
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.
La modulistica comprende:
• Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte
delle opportunità formative nella scuola dell’'infanzia e nei diversi ordini e gradi di scuola;
• Modulo A per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
• Modulo B integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica.
Si conferma anche per l’anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni
che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative
a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www. pubblica.istruzione.it).
Firmato
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto