giovedì 27 marzo 2008

CIRCOLARE M.ESAMI SC. SECONDARIA 1°

Circolare n. 32
Prot. AOODGOSN 2929

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica

Destinatari
Roma, 14 marzo 2008
Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
La conclusione del primo ciclo di istruzione è il punto di arrivo di un itinerario importante per ogni studente e segna l’avvio del percorso nel secondo ciclo per assolvere all’obbligo di istruzione e raggiungere una qualifica o un diploma entro il 18° anno di età. Per questa ragione i relativi processi di verifica e di valutazione assumono un rilievo significativo per gli studenti, per i docenti, per i genitori e per le singole istituzioni scolastiche.

Il quadro normativo è composito, anche a seguito di recenti provvedimenti legislativi, e prevede una pluralità di interventi che le istituzioni scolastiche statali e paritarie devono mettere in atto. La gestione coerente dei diversi processi è un impegno delle scuole e dell’amministrazione scolastica nella prospettiva di costruire un sistema di valutazione affidabile, valido, trasparente e funzionale al miglioramento della preparazione degli studenti.
  1. Quadro normativo

    Le fonti normative che confluiscono a comporre il quadro di riferimento sono diverse:

    1. Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
    2. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami.
    3. Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.
    4. Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
    5. Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado.
    6. Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R.1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.

    Gli interventi valutativi al termine del primo ciclo tengono conto, naturalmente, dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni e, progressivamente, devono essere resi coerenti con lo scenario degli assi culturali e delle competenze chiave definiti (cfr. Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139).

  2. Interventi per migliorare i livelli di apprendimento e valutazione finale degli studenti

    La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascuno. La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell’autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999).

    In questa direzione si colloca la direttiva ministeriale n. 113/2007 che mira a promuovere interventi di recupero in italiano e in matematica a partire dal primo anno di corso. L’iniziativa consegue anche agli esiti delle rilevazioni internazionali che hanno messo in evidenza situazioni di criticità nella preparazione dei quindicenni italiani in alcune discipline.

    Relativamente ai criteri da seguire per l’analisi delle proposte avanzate dalle singole istituzioni scolastiche per accedere ai contributi per le attività di sostegno, previsti dalla citata direttiva, è bene prioritariamente considerare le istituzioni scolastiche che registrano situazioni di maggiore incidenza di debiti scolastici rilevati al termine del primo quadrimestre nelle classi prime; sono da sostenere con particolare attenzione i progetti finalizzati al recupero in italiano e in matematica; con riferimento ai contenuti dei progetti è opportuno privilegiare le situazioni in cui l’attività di recupero preveda l’organizzazione degli alunni per gruppi di livello sotto la guida di insegnanti della scuola non necessariamente titolari delle classi coinvolte.

  3. Scuola primaria

    Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Il passaggio e l’ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Dopo l’abrogazione dell’art. 145 del Testo unico in materia di istruzione, il Consiglio di interclasse non ha più alcuna competenza in merito all’eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.

    3.1 Scrutini finali

    Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per scrutinio, rispettivamente al termine del 1° e del 3° anno, nonché al termine del 5° anno di corso per il passaggio al primo periodo della scuola secondaria di I grado; è determinato a seguito di valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione negativa complessiva con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza dai docenti della classe.

    L’ammissione alla classe successiva all’interno di un medesimo periodo didattico, al termine rispettivamente del 2° e del 4° anno di corso, può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione.

    Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio al periodo successivo o per l’ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo; tale giudizio viene certificato con l’apposito attestato allegato o inserito nel documento di valutazione.

    Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

    Possono essere acquisite relazioni dedicate da parte del personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa. Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.

    3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria

    Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.

    Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

    Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.

    Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.

    Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

  4. Scuola secondaria di I grado

    La valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di I grado – scrutini finali ed esame di Stato – è disciplinata dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e comprende, per effetto della legge 176/2007, il giudizio di ammissione all’esame e la prova nazionale.

    4.1 Scrutini finali

    Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell’anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno. Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

    Il passaggio dal periodo didattico biennale al 3° anno avviene per scrutinio; è determinato con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe. L’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo didattico avviene in via ordinaria e può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe in casi motivati.

    Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale per il passaggio al periodo successivo o per l’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo. Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

    Il personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa non partecipa allo scrutinio; ai fini di una compiuta valutazione degli alunni, può fornire eventualmente alla Commissione una relazione sulle risultanze delle attività svolte da ciascun alunno.

    Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.

    4.2 Esami di idoneità

    Possono accedere alle classi 2a e 3a, mediante esame di idoneità, i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile 2008, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano stati ammessi alla prima classe della scuola secondaria di I grado, nonché i candidati che abbiano conseguito tale ammissione, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

    L’esame di idoneità può essere sostenuto presso una scuola secondaria di I grado, statale o paritaria. I candidati esterni che provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria possono presentare domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola secondaria di I grado del territorio.

    Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie del territorio entro il 30 aprile.

    4.3 Esame di Stato

    Per effetto della legge 176/2007 viene reintrodotto da quest’anno il giudizio di ammissione all’esame. Nello scrutinio – che riguarda soltanto gli alunni per i quali l’anno scolastico è stato validato - i docenti esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità per l’ammissione all’esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico. Il giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

    I docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica.

    La scheda individuale di valutazione, completa di giudizi sintetici relativi alle singole discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento e del giudizio globale conclusivo del terzo anno, potrà consentire una conoscenza dei risultati cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali. Per gli altri adempimenti preliminari all’esame si rinvia alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nell’Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che rimane la base di riferimento per le procedure relative allo svolgimento dell’esame di Stato.

    4.3.1 Prove di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia

    Sulla base della consolidata e sperimentata prassi è prevista l’effettuazione di prove scritte di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia, da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.

    La prova scritta di italiano viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

    Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

    • esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
    • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
    • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

    Per quanto riguarda le lingue comunitarie, anche sulla base delle esperienze condotte nello scorso anno scolastico, i collegi dei docenti procederanno per tempo a deliberare la modalità di svolgimento della prova scritta, scegliendo tra le seguenti ipotesi:

    1. prova scritta articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria, che potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.);
    2. prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate;
    3. prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda lingua comunitaria in sede di colloquio pluridisciplinare.

    La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

    Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari.

    4.3.2 Prova nazionale

    La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge n. 176/2007 è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi). Con la Direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008 se ne precisano finalità, contenuti e modalità per l’anno scolastico 2007-2008 nel quale la prova, una novità assoluta per il nostro sistema di istruzione, troverà attuazione secondo criteri di gradualità e flessibilità.

    1. Finalità

      La prova standardizzata all’interno dell’esame di Stato è un’opportunità per l’arricchimento della qualità della valutazione degli alunni. La citata direttiva prevede che la prova concorra ad integrare gli elementi di valutazione degli alunni, aiutando a verificarne i livelli di apprendimento. I criteri di incidenza e di peso della prova nazionale sulla valutazione complessiva in sede di esame di Stato, formalizzati nella seduta di insediamento della Commissione, sono rimessi alla autonoma determinazione della Commissione esaminatrice stessa.

      I risultati della prova concorrono, inoltre, alla conoscenza dei livelli di apprendimento di talune discipline conseguiti al termine del 1° ciclo dagli alunni sul territorio nazionale. Per l’anno scolastico in corso, tenendo conto del breve tempo intercorso tra l’emanazione della legge e la prima attuazione, la prova mantiene, naturalmente, un carattere esplorativo nella prospettiva di costruire, in collaborazione con le scuole e con i docenti, soluzioni a regime con compiuta validità scientifica.

    2. Contenuti

      L’impostazione e la struttura della prova nazionale si avvalgono della esperienza acquisita dall’Invalsi nelle rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti, nonché della conoscenza delle prassi didattiche. Per l’anno scolastico 2007-2008 la prova nazionale riguarderà italiano e matematica, ad integrazione delle prove scritte già previste per tali discipline. La tipologia di prova scelta dal Ministro tra quelle predisposte dall’Invalsi ha le seguenti caratteristiche.

      La prova è divisa in due sezioni. La prima, che riguarda l’italiano è divisa in due parti: parte A – comprensione della lettura, ovvero testo narrativo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta. Nella seconda, che riguarda la matematica, si propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.

      Per le minoranze linguistiche tedesche e slovene i testi della prova verranno predisposti in lingua madre.

    3. Somministrazione, correzione e valutazione

      La prova nazionale viene riprodotta in sede nazionale in copia per ciascun alunno e consegnata per tempo agli Uffici scolastici provinciali in appositi plichi predisposti per ciascuna scuola e per ciascuna classe. I plichi sigillati verranno prelevati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità definite dagli Uffici scolastici provinciali, per la messa a disposizione dei presidenti di commissione. Il plico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria conterrà anche le istruzioni per lo svolgimento della prova, e, per le scuole che accolgono alunni con disabilità visiva, una copia della prova su supporto digitale.

      La somministrazione della prova avverrà su tutto il territorio nazionale martedì 17 giugno 2008. La scelta di tale giornata per lo svolgimento contestuale della prova nazionale sull’intero territorio è conseguente alla differenziata situazione dei calendari scolastici che, per questo anno, non ha consentito di razionalizzare il calendario delle prove di esame. È opportuno precisare che tale data unica per la prova nazionale non inficia l’ordine temporale di svolgimento delle altre prove d’esame, la cui calendarizzazione è rimessa alle singole istituzioni scolastiche.

      L’apertura dei plichi sarà effettuata al mattino dello stesso giorno, ad opera del presidente della commissione d’esame e alla presenza di alunni in rappresentanza delle classi d’esame, con opportuna verbalizzazione della procedura seguita. Dopo la consegna dei test e le necessarie istruzioni, gli alunni avranno due ore di tempo per lo svolgimento della prova.

      Dopo l’effettuazione della prova, i commissari procederanno alla correzione, secondo il calendario fissato nella seduta di insediamento, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’Invalsi e custodite a cura del presidente di commissione.

      I dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono invitati ad organizzare apposita conferenza di servizio dei presidenti di Commissione nelle giornate che precedono la somministrazione della prova per illustrare finalità della medesima e criteri di svolgimento.

    4. Attività di preparazione e di supporto

      In preparazione della prova nazionale, le istituzioni scolastiche, sono invitate a verificare la correttezza della rilevazione dei dati relativi agli alunni partecipanti all’esame. Tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvederanno a collegarsi con il sito dell’Invalsi (www.invalsi.it) alla voce “esami di stato secondaria di I grado” per la verifica dei propri dati anagrafici, delle classi del terzo anno di corso e del rispettivo numero di alunni; dovranno, altresì indicare gli eventuali studenti con disabilità visiva e il relativo supporto da utilizzare, nonché l’eventuale numero di candidati esterni.

      L’Invalsi metterà in linea sul proprio sito schemi, esempi e altri elementi di guida allo svolgimento delle prove per facilitare la comprensione della natura, dell’impostazione e dell’articolazione della prova da parte dei docenti.

      Sono previsti appositi incontri di informazione e di approfondimento rivolti ai responsabili o delegati degli Uffici scolastici regionali e provinciali sia relativamente agli aspetti tecnico-gestionali sia sotto il profilo tecnico e professionale.

      Entro la metà di aprile, gli Uffici scolastici provinciali realizzeranno apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici, i quali cureranno successivamente incontri con i docenti interessati, in modo da assicurare un corretto svolgimento della prova.

      Sarà cura dei dirigenti scolastici, in collaborazione con i docenti interessati, fornire una puntuale e chiara informazione ai genitori degli alunni che affronteranno l’esame di Stato.

      Dal 17 marzo 2008 è attivo un apposito servizio di FAQ sugli esami di Stato per il I ciclo di istruzione nel portale del Ministero (www.pubblica.istruzione.it), aperto ai diversi quesiti delle scuole sulle procedure e sullo svolgimento delle prove, inclusa quella scritta nazionale (provanazionale@istruzione.it). Il servizio sarà collegato al sito dell’Invalsi per gli aspetti tecnici specifici.

    4.3.3 Colloquio pluridisciplinare

    Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate.

    Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

    4.3.4 Giudizio finale

    Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio finale di ammissione all’esame, delle prove scritte – inclusa quella nazionale - e del colloquio pluridisciplinare, la sottocommissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo. Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di “OTTIMO”, “DISTINTO”, “BUONO” e “SUFFICIENTE”; se negativo, con il giudizio di “NON LICENZIATO”.

    4.3.5 Prove suppletive

    Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e, comunque, non oltre il 3 settembre 2008. Nello svolgimento di tali prove devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria; per quanto riguarda lo svolgimento della prova scritta nazionale suppletiva si precisa che essa potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il 27 giugno oppure il 2 settembre 2008. Al riguardo verranno fornite opportune indicazioni.

  5. Disposizioni per particolari tipologie di alunni

    1. Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

      Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda che essi hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, oltre all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.

    2. Alunni con disabilità

      La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

      Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico. Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

      Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale).

      Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza negli istituti di istruzione secondaria superiore.

      Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

    3. Alunni con cittadinanza non italiana

      Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

      Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006.

      Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

    4. Candidati esterni

      In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo cui “Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”, gli studenti che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l’esame presso scuole statali o paritarie entro il 10 aprile.

      Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: “All'esame di Stato … sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”

      Anche per tali candidati esterni vale la data del 10 aprile 2008 come termine ultimo per la presentazione delle domande per sostenere l’esame di Stato presso scuole statali o paritarie.

    5. Alunni in ospedale

      Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggerisce modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.

    6. Adulti

      Per gli adulti, compresi quelli iscritti ai Centri Territoriali Permanenti, in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti e nella prospettiva di individuare per esso specifiche e congrue modalità applicative della prova nazionale, in prima applicazione si soprassiede alla somministrazione della prova stessa, con riserva di darne successiva appropriata configurazione. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex-corsi sperimentali per lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all’ordinanza ministeriale 134/2000, art. 5, in applicazione di quanto già definito con circolare n. 28/2007, possono indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione. Per lo svolgimento di tali sessioni di esame, le istituzioni scolastiche interessate possono procedere agli opportuni adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione delle commissioni esaminatrici.

  6. Certificazione delle competenze

    Sia il decreto legislativo n. 59/2004 che il D.P.R. n. 275/1999 prevedono la messa a punto di modelli di certificazione delle competenze.

    Peraltro, le Indicazioni per il curricolo riservano appositi spazi dedicati ai “traguardi per lo sviluppo della competenza”, connessi alle diverse discipline di studio. La ricerca di sintesi in atto, propedeutica a fornire più puntuali indicazioni per sperimentare ipotesi certificative in vista della messa a regime della disposizione sopra richiamata, ha trovato attuazione in una prima raccolta di esperienze in collaborazione con una rete di scuole, indicate dagli Uffici scolastici regionali, e in un apposito seminario nazionale di produzione, al termine del quale sono stati raccolti utili elementi di guida.

    Sia la documentazione raccolta che gli esiti del seminario saranno disponibili a partire dal prossimo 2 aprile sul sito www.wiki.competenze.it. Il sito è un ambiente interattivo nel quale dirigenti scolastici e docenti delle scuole del primo ciclo potranno inserire commenti e suggerimenti per gli ulteriori sviluppi nella messa a punto di proposte di certificazione delle competenze.



IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto



Destinatari

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
A O S T A

Agli Uffici Scolastici provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All’Ufficio Legislativo
SEDE
aggiornato: 19/03/2008
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sabato 8 marzo 2008

Circolare ministeriale iscrizione alunni

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative
all’anno scolastico 2007/2008.
Le iscrizioni alla scuola dell’'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione sono
propedeutiche e funzionali alla gestione del servizio scolastico; segnano anche un momento
significativo, che va oltre la mera procedura organizzativa, nei rapporti tra genitori, studenti,
docenti e scuole. Sono uno strumento di politica attiva rispetto all’'equità e alla certezza del servizio
erogato. Una buona gestione delle iscrizioni permette un avvio tranquillo dell’'anno scolastico è
l’occasione per avviare un dialogo positivo dell’'istituzione scolastica con i genitori e con gli
studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.
Scuola e società civile
Per il collegio dei docenti, a cui compete l’elaborazione del Piano dell’'offerta formativa
(POF), deliberato dal Consiglio di Istituto, la fase delle iscrizioni rappresenta la sintesi dell'’azione
educativa e formativa; è l’occasione per valorizzare l’autonomia anche con l’eventuale
progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline,
introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento).
Per i genitori l’iscrizione costituisce un momento significativo nel rapporto con l’istituzione
scolastica. Tale rapporto si concretizza tra l’altro nell’esercizio di scelta delle opportunità formative
offerte dal sistema di istruzione e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato ad
ogni genitore al momento dell’'iscrizione.
Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio, anche a seguito di iniziative di
orientamento, ad un altro ordine o grado di istruzione segnano l’avvio o la continuità del percorso di
crescita. Per gli studenti di lingua nativa non italiana è la presa di contatto con una nuova cultura,
una diversa lingua e una fase nell’'impegnativo percorso dell’'integrazione. Al momento
dell’'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti ricevono
copia dello statuto degli studenti e delle studentesse.
Per l’Amministrazione scolastica l’iscrizione è la base per una serie di fasi, adempimenti e
procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'’anno scolastico (determinazione
della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle
tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).
Da gennaio a settembre
L’Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, riserveranno particolare
cura alle operazioni di iscrizione, dalle quali dipendono in maniera rilevante la definizione degli
assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione
delle risorse e la predisposizione dell'’accoglienza.
In particolare, la funzionalità e l’'accuratezza delle procedure di iscrizione sono fondamentali
per il controllo dell’'assolvimento dell’'obbligo di istruzione. Tali procedure sono peraltro alla base
della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di
evasione e di dispersione.
Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue
articolazioni centrali e periferiche, chiamano in causa anche l’attività di soggetti e livelli
istituzionali delle realtà interessate (Regioni ed Enti locali). Questi, in sinergia col sistema
scolastico, svolgono una importante opera a supporto e sostegno dell'’organizzazione del servizio
(rete scolastica, integrazione dell’offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa,
disponibilità di strutture edilizie, ecc.).
3
L’andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti
interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della
distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione sul territorio.
Per l’anno scolastico 2007-2008 il termine di scadenza per la presentazione delle domande
di iscrizione alle scuole dell'’infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al
27 gennaio 2007.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti
opportune istruzioni e indicazioni.
1. Scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto
o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini
e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi,
l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2007.
Particolare attenzione va riservata alla gestione delle liste d’attesa al fine di assicurare pari
condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.
Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di consentire la
frequenza fin dall’'inizio dell'’anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre
anni a gennaio.
L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie.
Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici
provinciali e d’intesa con gli Enti Locali, all’attivazione di opportune forme di coordinamento, in
modo da:
• consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto
della dinamica della domanda;
• razionalizzare l’offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse
disponibili;
• rispondere al meglio alle richieste dei genitori.
1.1 Regime transitorio per l’a.s. 2007-2008
Limitatamente all’'anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto legge n. 173/2006
convertito con legge n. 228/2006, è prorogato il regime transitorio relativo all’accesso anticipato
alla scuola dell'’infanzia previsto dall’'art. 12 del decreto legislativo n. 59/2004.
Alla luce delle suaccennate considerazioni, come già disposto per l’anno in corso, ferme
restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un’attuazione generalizzata dell'’istituto
dell'’anticipo, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l’anno scolastico 2007/2008 di
coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità,
nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di
informazione alle parti sociali.
Tali intese sono volte a garantire l’esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di
strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate
le liste di attesa; requisiti e condizioni che, ad ogni buon conto, si richiamano di seguito:
4
• esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a
livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della
dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo
specifico provvedimento annuale;
• assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata qualora lo stesso
sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi:
trasporti, mense, attrezzature, ecc..
Ulteriori condizioni per qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal
protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le
scuole dell’infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.
Per la messa in atto della citata disposizione per le ammissioni anticipate alla scuola
dell'’infanzia, si rammenta il contenuto della circolare n. 45/2006 (adeguamento degli organici di
diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l’iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio:
• la delibera del collegio dei docenti per la definizione delle modalità organizzative,
pedagogiche e didattiche dell’'azione educativa, espressione questa dell’'autonomia didattica
della scuola;
• la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al
coordinamento didattico-organizzativo.
1.2 Gli orari di funzionamento
Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell’infanzia sono compresi tra un minimo di
875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50
ore settimanali. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni
orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
2. Scuola primaria
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine
che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2007; possono iscriversi, altresì, quelli che li
compiono entro il 31 dicembre 2007 e, per anticipo (cfr.successivo paragrafo 2.1), coloro che li
compiono entro il 30 aprile 2008.
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla
scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta
formativa e agli orari di funzionamento.
Le domande di iscrizione, al di fuori del territorio di appartenenza, sono accolte entro il
limite massimo dei posti disponibili sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto.
Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di
iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. Per l’anno scolastico 2007-2008
tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2008.
La scuola, cui consegue l’obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti
degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l’iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una
5
proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di
apprendimento e dei tempi di attività.
2.2 Gli orari di funzionamento
Il Piano dell’Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All’atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti e di servizi, i genitori
possono effettuare la scelta del tempo scuola ordinario o del tempo pieno.
Le dotazioni di organico del personale docente della scuola primaria assicureranno
l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una quota obbligatoria
di 27 ore (pari a 891 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 3 ore (pari a 99 ore annue).
L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.
Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori
modelli organizzativi unitari di tempo pieno funzionanti a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle
singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto
con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).
3. Scuola secondaria di primo grado
Sono soggetti all'’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2007-2008 alla scuola
secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2006-2007 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare
alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di
appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine del 27 gennaio 2007, alla istituzione scolastica interessata.
3.1 Orari di funzionamento
Il Piano dell’'Offerta Formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta
organica alle famiglie.
All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori
possono effettuare la scelta del tempo scuola – ordinario o prolungato - nell’'ambito della previsione
normativa e in continuità con le proposte delle scuole stesse.
Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado
assicureranno l’organizzazione delle attività didattiche su un tempo scuola che comprende una
quota obbligatoria di 29 ore (pari a 957 ore annue) e una quota facoltativa e opzionale di 4 ore (pari
a 132 ore annue).
L’offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie.
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Inoltre, sulla base delle quote d’organico assegnate dagli Uffici scolastici regionali, ai sensi
dell'’art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004, le istituzioni scolastiche potranno attivare ulteriori
modelli organizzativi unitari di tempo prolungato fino a 40 ore settimanali.
Anche per corrispondere alle richieste e alle aspettative delle famiglie, la progettualità delle
singole istituzioni scolastiche viene potenziata, oltre che con offerte diverse di orario, soprattutto
con la piena valorizzazione degli spazi di autonomia disponibili (quota del 20%, ecc.).
Le attività si articoleranno secondo le modalità previste dalle norme che regolano
l’autonomia scolastica (DPR n. 275/1999).
Per l’anno scolastico 2007/2008, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto
legislativo n. 59/2004 e dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, art. 1, comma 7, che ha prorogato all’a.s.
2008/09 la messa a regime della scuola secondaria di primo grado, restano confermati, per tutte le
classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive
modifiche e integrazioni.
3.2 L'insegnamento delle lingue comunitarie
Nelle discipline obbligatorie rientrano l’insegnamento della lingua inglese (mediamente per
tre ore settimanali) e di una seconda lingua comunitaria (mediamente per due ore settimanali).
In proposito, si conferma anche per il prossimo anno l’impossibilità di attuare la previsione
normativa (comma 2, art. 25, decreto legislativo n. 226/2005) relativa all'’insegnamento della lingua
inglese per cinque ore settimanali con l’impiego del monte ore della seconda lingua comunitaria.
È stato infatti prorogato al 2008-2009 l’avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione,
con il quale tale insegnamento potenziato dovrà raccordarsi.
4. Istituti comprensivi
Nell’ambito degli istituti comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado
per gli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del corso di scuola
primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’'istituto
comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine del 27 gennaio 2007.
5. Scuola secondaria di secondo grado
Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di
istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari
di secondo grado o, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo, ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale.
Le domande di iscrizione relative agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di
studi nel sistema dell’istruzione, andranno indirizzate all’istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate alle scuole secondarie di I grado frequentate, le
quali provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del 27 gennaio 2007, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1.
7
Si richiama la particolare attenzione sull’esigenza di informare le famiglie che l’iscrizione
alle prime classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche con particolare
riferimento agli istituti tecnici e professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il
vigente ordinamento, per l’intera durata del corso di studi previsto.
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.
5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
La legge finanziaria 2007 stabilisce la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico,
dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’'art. 28 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto
in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici
scolastici regionali.
I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale sono definiti d’intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni
e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti
scolastici interessati.
6. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e
che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell’'obbligo d’istruzione come
impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a
sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto.
6.1 Il riemergere dell’evasione scolastica
Nuove emergenze o nuovi aspetti dell’'evasione scolastica sono oggetto di crescente
preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale
stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato.
Occorre assicurare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del
primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all’'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non
statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di
immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove
povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
L’Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e
accuratezza nel lavoro di vigilanza.
6.2 Il ruolo delle scuole
Con riferimento all'’assolvimento dell'’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti
scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti
interessati:
- verificare il reale assolvimento dell’'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti
particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle
autorità competenti.
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6.3 L’anagrafe degli studenti
Lo sviluppo e la messa a punto dell’'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una
rinnovata azione di controllo dell'’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali
assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in
collaborazione con gli Enti locali, per favorire l’integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi
sperimentali di formazione professionale.
Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è
necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie
operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli
alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si
segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti
locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
7. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad un’altra, statale o paritaria, vanno osservate le
seguenti procedure.
La richiesta di trasferimento, debitamente motivata e documentata, va inoltrata al dirigente
scolastico della scuola frequentata, il quale rilascia al genitore il nulla osta al trasferimento,
trasmettendo d’ufficio alla scuola di destinazione tutta la documentazione relativa all'’alunno. In
caso di modifica di domanda di iscrizione già presentata è necessario un nulla osta da richiedere al
dirigente scolastico della scuola a cui è la domanda medesima è stata inoltrata.
Si richiama l’attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di
provenienza, quale condizione inderogabile per l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte
del dirigente scolastico della scuola di destinazione.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica
dell’'avvenuta nuova iscrizione.
8. Alunni con cittadinanza non italiana
La presenza, in continuo aumento, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da
diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la nostra scuola ha affrontato nella sua
complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.
È opportuno ricordare che tutti i minori, presenti sul territorio nazionale e nei diversi gradi e
ordini di scuola, ai sensi dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento di
attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle condizioni
dello straniero”, hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione
di soggiorno; sono altresì soggetti all’'obbligo di istruzione se in età di legge.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi
e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di assegnazione.
I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in
attuazione del citato art. 45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una
classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
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• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto;
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri e creare i
presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività didattica, il collegio dei docenti
delle istituzioni scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza. Per un
ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per favorire l’integrazione
dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del citato articolo 45 del DPR 394/1999, nonché alle
Linee guida emanate da questo Ministero (cfr. circolare n. 24 del 1 marzo 2006).
Si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di
promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della
popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'’assolvimento dell’'obbligo
di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
9. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio
all’istruzione dei minori soggetti all’'obbligo di istruzione nel primo ciclo, secondo quanto previsto
dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, devono rilasciare al dirigente scolastico della
scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere
capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di
accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all’esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell’istruzione
parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni in
materia, diramate con la nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006 e con la nota prot. n. 7265 del 31
agosto 2006. In merito, pertanto, si precisa che:
- gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie hanno l’obbligo di sottoporsi
all’'esame di idoneità qualora intendano passare alla scuola pubblica; tale obbligo non sussiste
per l’intero periodo di permanenza all'’interno dell’'istituzione privata;
- a decorrere dal prossimo anno scolastico 2007-2008 potranno sostenere l’esame di idoneità per
il passaggio ad una classe della scuola primaria i ragazzi che abbiano la stessa età degli alunni
che frequentano la classe di accesso;
- limitatamente al presente anno scolastico è possibile l’esame di idoneità alla seconda classe di
alunni in età anticipata;
- sono comunque fatti salvi i diritti di accesso a classe successiva, mediante esame di idoneità,
degli alunni che attualmente già frequentano scuole non statali e non paritarie in età anticipata
rispetto all'’obbligo ordinario.
Si ricorda fin d’ora che l’Amministrazione procederà all’'attuazione di indagine ispettiva sul
ricorso all'’istruzione familiare e sugli esami di idoneità nel primo ciclo per un’attenta
considerazione del significato che essi possono assumere come garanzia di un percorso di crescita
per tutti. Procederà altresì all'’inserimento nelle rilevazioni integrative di un’apposita funzione per
l’acquisizione dei dati relativi ai due elementi oggetto di indagine.
10. Corsi per adulti
Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2007 verrà
dato nuovo impulso all’istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei
10
centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le nuove previsioni
normative contenute nella legge finanziaria 2007.
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione
culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti
di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di
sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31
maggio 2007.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere
modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei
tempi previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, in relazione a
specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso
l’adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2007 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2007-2008.
Con l’occasione, conformemente al disposto di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo
n. 76/2005, si raccomanda di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano
sprovvisti.
Pertanto, come precisato dalla citata nota prot. n. 777 del 31 gennaio 2006, le istituzioni
scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l’esigenza di
conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d’anno, gli esami conclusivi del
primo ciclo di istruzione (ex licenza media).
11. Privacy e trattamento dei dati sensibili
Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente
richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi
educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono esser interessate
all'’acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari.
Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e
sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).
12. Moduli e iscrizioni on-line
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni.
La modulistica comprende:
• Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni, che le scuole integreranno per le scelte
delle opportunità formative nella scuola dell’'infanzia e nei diversi ordini e gradi di scuola;
• Modulo A per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
• Modulo B integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica.
Si conferma anche per l’anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni
che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative
a tale procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www. pubblica.istruzione.it).
Firmato
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto